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Modifiche alla normativa IVA dell'UE

Modifiche alla normativa IVA dell'UE

Modifiche alla normativa IVA dell'UE

L'Unione europea ha apportato importanti modifiche alle sue normative IVA, entrate in vigore il 1° luglio 2021

L'Unione europea ha apportato importanti modifiche alle sue normative IVA, entrate in vigore il 1° luglio 2021

L'Unione europea ha apportato importanti modifiche alle sue normative IVA, entrate in vigore il 1° luglio 2021

Quali aziende sono interessate da queste novità?

Le modifiche interessano tutte le attività commerciali, soprattutto i venditori business-to-consumer (B2C) e i marketplace online con sede nell´UE e le attività commerciali con sede UE che vendono ai consumatori UE.*

Le modifiche potrebbero snellire le procedure e il carico amministrativo. Ma potrebbero anche avere effetti più ampi sul modo in cui svolgete le vostre attività commerciali nell'UE.

Ecco le tre novità principali:

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Il Regno Unito ha già introdotto alcune modifiche alla sua normativa IVA nel gennaio 2021, dopo l'uscita dall'UE. Per maggiori informazioni sulle modifiche, vi invitiamo a scaricare la nostra guida


1. Eliminazione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA sulle importazioni di valore inferiore a 22 EUR

Che cosa significa?

Dal 1° luglio 2021, tutti i beni commerciali importati nell´UE sono soggetti a IVA, indipendentemente dal loro valore. Per le spedizioni di valore pari o inferiore a EUR 150, l'IVA può essere addebitata al momento della vendita utilizzando il nuovo sportello Import One-Stop Shop (IOSS) oppure può essere riscossa presso il cliente finale dal soggetto responsabile della dichiarazione doganale (FedEx).

Quale eventuale impatto avrà sulla mia attività?

Se la vostra attività non ha sede nell'UE, i vostri clienti non possono più importare spedizioni di valore inferiore a EUR 22 in regime di esenzione IVA.

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Come funzionerà, al lato pratico?


Scenario

Un'attività online con sede in Cina vende un paio di calze del valore di 10 EUR a un consumatore UE.


Prima del 1° luglio 2021

La spedizione può essere importata nell'UE esente da IVA dal momento che il valore totale della merce è inferiore a 22 EUR.


Dopo il 1° luglio 2021

Tutte le spedizioni sono soggette a IVA, indipendentemente dal loro valore. L'IVA viene applicata al tasso previsto dal paese di residenza dell'acquirente.


2. Introduzione dello sportello Import One-Stop Shop (IOSS)

Che cosa significa?

Per le spedizioni e-commerce di valore pari o inferiore a EUR 150, l'UE ha introdotto uno sportello unico facoltativo per le importazioni, l'Import One-Stop Shop (IOSS), per lo sdoganamento delle merci. Ciò consente ai commercianti e ai marketplace online di riscuotere l'IVA al momento della vendita per poi versarla direttamente alle autorità. Il processo può quindi diventare più semplice e trasparente per il consumatore, oltre a snellire le procedure doganali.

Se scegliete di non avvalervene, FedEx riscuoterà l'IVA dal cliente prima della consegna, e provvederà a versarla alle autorità competenti.

Quale eventuale impatto avrà sulla mia attività?

Per registrarsi al regime IOSS, i rivenditori non europei devono generalmente nominare un intermediario incaricato della registrazione della dichiarazione IVA per loro conto, a meno che non siano dotati di una sede legale direttamente in UE. Dopodiché dovranno fornire il loro numero IOSS al soggetto responsabile della dichiarazione doganale (FedEx).

L'IVA sulle loro vendite B2C importate nell´UE deve essere versata allo Stato membro prescelto tramite una dichiarazione fiscale mensile. Sarà poi l'autorità fiscale ricevente a inoltrare la dichiarazione e il versamento ai Paesi UE cui spetta l'IVA. Pertanto, le aziende non sono più tenute a identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE in cui commerciano. 

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Come funzionerà, al lato pratico?

Scenario

Un'attività di e-commerce statunitense vende componenti elettronici di valore inferiore a 150 EUR a clienti di cinque paesi UE.


Prima del 1° luglio 2021

L'azienda di e-commerce statunitense ha l'obbligo di identificarsi ai fini IVA e di dichiararla presso ogni Paese UE.


Dopo il 1° luglio 2021

L'azienda di e-commerce statunitense può scegliere di chiudere le sue P. IVA estere e registrarsi all'IOSS in un solo Paese UE, applicando l'IVA al momento della fornitura. Oppure, può continuare come ha sempre fatto, ovvero facendo pagare l'IVA al cliente al momento dell'importazione.


Risposte alle domande sullo IOSS

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Per aderire allo sportello Import One-Stop Shop (IOSS), le imprese possono registrarsi sul portale IOSS di uno Stato membro UE. Le attività che ancora non hanno sede nell'UE dovranno nominare un intermediario con sede nell'Unione Europea che espleti gli obblighi IVA.


3. Alcuni marketplace online diventano i responsabili della riscossione dell'IVA

Che cosa significa?

I marketplace che rientrano nel nuovo regime fiscale europeo sull'IVA sono, ad esempio, le piattaforme online che facilitano le transazioni di vendita, ovvero che consentono ai venditori di vendere i loro prodotti direttamente ai clienti.

Registrandosi allo IOSS, alcuni marketplace, e non i venditori che li utilizzano, hanno la responsabilità di riscuotere, dichiarare e versare l'IVA a carico del consumatore finale. L´IOSS verrà quindi applicato alle importazioni B2C nell´UE che prevedono spedizioni di valore inferiore a EUR 150 facilitate dal marketplace online.

Quale eventuale impatto avrà sulla mia attività?

Se il marketplace ha aderito al regime IOSS, le aziende che vi commerciano dovranno adottare il numero IOSS del marketplace e fornirlo al soggetto responsabile delle dichiarazioni doganali (FedEx).

Le imprese che si avvalgono di più marketplace per vendere le loro merci dovranno conservare prova evidente delle vendite effettuate tramite ciascun canale. Per ogni vendita effettuata, dovranno inoltre fornire il relativo numero IOSS al soggetto incaricato della dichiarazione doganale.

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Come funzionerà, al lato pratico?

Scenario

Un'azienda di e-commerce con sede in Cina vende un vaso da 90 EUR a un cliente UE tramite un marketplace aderente all'IOSS.


Prima del 1° luglio 2021

Il cliente che compra il vaso dal venditore è tenuto al pagamento dell'IVA sul suo acquisto al momento dell'importazione.


Dopo il 1° luglio 2021

Il marketplace tramite cui è stato venduto il vaso aderisce al regime IOSS e diventa responsabile della riscossione dell'IVA dal cliente al momento della vendita e del suo versamento alle autorità competenti.


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Maggiori informazioni sul funzionamento dell'IOSS e sulle altre modifiche al regime IVA dell'UE sono disponibili presso l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.


*I paesi dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Da notare che, in base alle condizioni del protocollo congiunto UE-UK, l'Irlanda del Nord resta a far parte del regime fiscale IVA dell'UE per i beni commerciali. Ciò significa che le nuove normative si applicano soltanto ai beni importati in Irlanda del Nord dal resto del mondo e non dall'UE.

Le informazioni qui riportate non forniscono e non intendono fornire in alcun modo consulenza di natura legale e/o fiscale, ma hanno unicamente finalità informative generali. Le presenti informazioni di natura legale o di altra natura potrebbero non essere del tutto aggiornate. I destinatari di queste informazioni dovranno rivolgersi a consulenti propri per ricevere assistenza in relazione a qualsiasi tema legale e/o fiscale di interesse. Decliniamo quindi qualsiasi responsabilità relativamente alle azioni intraprese o non intraprese sulla base dei contenuti del presente sito. I contenuti qui riportati vengono forniti “così come sono”; la loro esattezza non è garantita.