Avvisi sulle normative
Avvisi sulle normative
Ultimi aggiornamenti normativi
Tenetevi al passo con gli ultimi aggiornamenti in materia di regolamenti e normative sul commercio e scoprite cosa possono rappresentare per la vostra attività.
Cosa è successo?
Il Regolamento europeo in materia di deforestazione è stato introdotto per limitare l'impatto del mercato europeo sulla deforestazione, sul degrado forestale globale e la perdita di biodiversità, per promuovere supply chain che non contribuiscano alla deforestazione, ridurre le emissioni europee di gas serra e proteggere i diritti umani delle persone indigene.
Quali prodotti sono inclusi nel Regolamento?
Le aziende che trattano sette merci chiave dovranno provare che tali merci/prodotti non derivino da aree soggette a deforestazione recente o contribuiscano al degrado forestale. Tali merci sono:
- olio di palma
- bestiame
- soia
- caffè
- cacao
- legname
- gomma
Anche i prodotti derivanti da tali merci (come carne bovina, mobili o cioccolato) sono soggetti a tale regolamentazione.
Quando entrerà in vigore il regolamento?
L'EUDR si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato o esportati dal 30 dicembre 2024. È previsto un lungo periodo di transizione per le micro imprese e per le imprese di piccole dimensioni fino al 30 giugno 2025.
Quali obblighi sono previsti per gli operatori della supply chain?
Le merci soggette a questa regolamentazione non potranno essere immesse sul mercato o esportate a meno che soddisfino le seguenti condizioni:
- non abbiano contribuito alla deforestazione
- siano state prodotte in conformità alla legislazione pertinente del Paese di produzione
- siano coperti da una dichiarazione di due diligence (DDS).
La dichiarazione di due diligence deve essere caricata in un registro europeo (che verrà predisposto dalla Commissione prima dell'inizio di dicembre) e dovrà prevedere:
- Raccolta di informazioni geografiche (ad esempio, immagini satellitari) del lotto di terra da cui derivano le merci;
- Valutazione del rischio di non conformità al Regolamento in materia di deforestazione; e
- Riduzione dei rischi a livelli trascurabili.
Anche le aziende che immettono sul mercato prodotti correlati saranno tenute a comunicare i numeri di riferimento dei DDS nell'ambito della supply chain, a dimostrazione dell'esecuzione della due diligence e del fatto che sia stato identificato al massimo un rischio trascurabile.
Chi è interessato?
Qualsiasi azienda che importi o esporti queste merci verso l'UE e dall'UE: olio di palma, bestiame, soia, caffè, cacao, legname e gomma. Per dare un'idea della portata dell'ambito, sono interessati beni che spaziano da carne, pellame, mobili e altri prodotti in legno o in carta, tra cui i libri, come anche soia, farina e olio, cioccolato, caffè, olio di palma e i relativi derivati e i prodotti in gomma, come gli pneumatici.
Come comportarsi ora?
Le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'impatto dell'EUDR sulla loro supply chain e prepararsi ai nuovi obblighi che entreranno in vigore il 30 dicembre 2024. Avrete la responsabilità di garantire che le merci in entrata nel mercato dell'UE e in uscita dallo stesso non derivino da territori soggetti a deforestazione o degrado forestale dal 31 dicembre 2020. Qualora tali prodotti non fossero conformi all'EUDR, non potranno essere immessi sul mercato dell'UE.
Risorse utili:
Cosa è successo?
A partire dal 21 agosto 2024, in Turchia verranno implementate le modifiche seguenti:
- Riduzione delle soglie di valore semplificate per lo sdoganamento per le persone fisiche da 150 a 30 euro
- Le aliquote d'imposta aumenteranno dal 20% al 30% per le merci importate dai Paesi membri dell'Unione europea
- L'aliquota d'imposta aumenterà dal 30% al 60% per le merci importate da altri Paesi
Chi è interessato?
FedEx non può effettuare sdoganamenti semplificati per valori superiori a EUR 30 relativi a merci indirizzate a clienti privati. Le persone fisiche saranno tenute a effettuare uno sdoganamento formale tramite un'azienda di intermediazione esterna e l'importazione sarà soggetta a tutte le regolamentazioni in materia di importazione applicabili. Potrebbero dover affrontare ulteriori problemi correlati alle autorizzazioni e costi di sdoganamento superiori o eventuali commissioni che andranno a gravare sul valore delle merci.
Come comportarsi ora?
I mittenti business-to-consumer devono conoscere i requisiti di sdoganamento formale applicabili alle loro spedizioni in Turchia per evitare di ricevere reclami da parte dei destinatari.
Risorse utili:
Aggiornamenti sulle normative per regione
Ogni aggiornamento riporta la relativa data di pubblicazione. Le normative sono indicate per punti in modo da favorirne la comprensione e accompagnate di link esterni a risorse più esaustive
Cosa è successo?
Le autorità francesi stanno modificando le condizioni di controllo dei contenitori ermetici trasportati per via aerea, tra cui fusti, lattine e taniche. Ciò interessa tutte le merci in transito presso l'hub Charles de Gaulle in Francia.
A partire dal 1° gennaio 2025, in Francia non sarà più possibile sottoporre a screening i contenitori di oltre 5 litri con i cani da rilevazione di esplosivi (EDD).
È previsto un periodo di transizione (dal 1° aprile al 31 dicembre 2024) per dare ai clienti il tempo di individuare soluzioni alternative, durante il quale lo screening con EDD è autorizzato. Tuttavia, per beneficiare del periodo di transizione, i clienti devono attuare alcuni interventi nell'immediato come prerequisito.
Le autorità francesi hanno formulato un questionario per gli esportatori di fusti e altri contenitori ermetici. Gli esportatori devono compilare tale questionario e inviarlo alle autorità francesi che comunicheranno agli esportatori la ricezione del questionario e la relativa ricevuta di notifica dovrà essere inviata al team FedEx Aviation Security in Francia (fr-avsec@corp.ds.fedex.com). Alla ricezione del questionario, gli esportatori saranno autorizzati a continuare a spedire questa tipologia di contenitori per via aerea, indipendentemente dalla loro capacità, fino al 31 dicembre 2024.
In caso di mancata notifica di ricezione del questionario da parte delle autorità francesi, i clienti, dal 1° aprile 2024, non possono più spedire per via aerea dalla Francia questi tipi di imballaggi superiori a 25 litri. I contenitori di capacità compresa tra 5 e 25 litri possono essere soggetti a screening tramite apparecchiature a raggi X a meno che non siano troppo densi.
Per continuare a spedire i fusti per via aerea dopo il 1° gennaio 2025, gli esportatori hanno diverse possibilità:
- Durante il periodo di transizione, avviare la procedura per diventare "Mittenti riconosciuti" ("known consignor" o KC).
- Modificare gli imballaggi: dal 1° gennaio 2025 saranno accettati solo contenitori di capacità compresa tra 5 e 25 litri, che possono essere soggetti a screening tramite apparecchiature a raggi X. I fusti saranno verificati singolarmente e quelli densi saranno rifiutati.
Chi è interessato?
Tutte le imprese che spediscono merci imballate in contenitori ermetici di oltre 5 litri in transito in Francia o in partenza dalla Francia.
Per le merci in transito, le restrizioni saranno relative solo ai barili che devono essere controllati o ricontrollati tramite screening in Francia.
Come comportarsi ora?
Invitiamo caldamente gli esportatori a inviare il questionario alle autorità francesi per trarre beneficio dal periodo di transizione e se necessario richiedere lo status di mittente riconosciuto.
Una volta che le autorità francesi avranno inviato la notifica di ricezione del questionario ai clienti, questi ultimi saranno tenuti a inviare il documento al team FedEx Aviation Security in Francia (fr-avsec@corp.ds.fedex.com).
Il regolamento CBAM dell'Unione europea è entrato in vigore nel 2023.
Se dovete importare merci soggette al CBAM e vi trovate all'interno del territorio dell'Unione europea, avete l'obbligo di trasmettere una apposita relazione in base al regolamento CBAM. FedEx non si assumerà la responsabilità per conto dell'importatore.
Cosa è successo?
L'Unione europea (UE) ha introdotto il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) nell'ambito dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) di almeno il 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli di emissione del 1990). Il CBAM mira a prevenire il rischio di trasferimento delle emissioni di carbonio per contrastare il cambiamento climatico.
La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando una Società con sede nell'Unione europea (UE) trasferisce la produzione ad alta intensità di carbonio all'estero, in Paesi con politiche climatiche meno rigorose, o quando prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni con maggiori emissioni di carbonio.
Il CBAM mira a garantire che il prezzo del carbonio per le importazioni di determinate merci nell'UE corrisponda al prezzo del carbonio della produzione interna dell'UE. Di conseguenza, gli importatori delle merci che rientrano nell'ambito di applicazione (vedere di seguito) devono rispettare obblighi specifici, tra cui la presentazione di report informativi sulle emissioni incorporate nelle merci trasportate e, in una determinata fase, l'acquisto di certificati per tenere conto di tali emissioni.
Il meccanismo si applicherà inizialmente solo alle importazioni di una selezione di merci e precursori ad alto rischio di emissioni di carbonio, tra cui:
- ferro
- acciaio
- cemento
- fertilizzanti
- alluminio
- idrogeno
- produzione di energia elettrica
In una fase successiva, l'UE valuterà il funzionamento del CBAM e l'opportunità di estenderne il campo di applicazione ad altri prodotti e servizi.
Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina 20 del Documento sulle Linee guida della Commissione europea.
Quali sono le tempistiche?
È prevista una fase di transizione dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Durante questo periodo, gli importatori di merci CBAM nell'UE saranno tenuti a inviare un report trimestrale attraverso il Registro transitorio CBAM gestito dalla Commissione Europea.
Il report richiesto include:
- la quantità totale di ogni tipo di merce
- il totale effettivo delle emissioni incorporate in tonnellate di CO2e per tonnellata (esclusa l'elettricità)
- le emissioni indirette totali (calcolate in base al metodo di calcolo definito dall'atto di esecuzione)
- il prezzo del carbonio già dovuto in un territorio d'origine non UE per le emissioni incorporate nelle merci importate, se presente.
A partire dal 1° gennaio 2026, gli importatori dovranno inoltre tenere conto delle emissioni incorporate nelle merci importate, acquistando certificati CBAM per ogni merce CBAM importata nell'UE. A partire dal 2026 si assisterà a un'introduzione graduale con copertura crescente delle emissioni incorporate nell'obbligo CBAM. Le emissioni incorporate complete saranno coperte solo a partire dal 2034.
Una volta avviata la fase di determinazione del prezzo del carbonio, per i prodotti coperti nei settori del cemento, dei fertilizzanti e dell'elettricità dovranno essere fissate le tariffe per le emissioni dirette e indirette, mentre per i prodotti coperti nei settori del ferro, dell'acciaio, dell'alluminio e dell'idrogeno dovranno essere fissate le tariffe solo per le emissioni dirette.
Quali azioni devono compiere gli importatori?
Coloro che devono importare merci soggette al CBAM nel territorio doganale dell'UE devono prestare attenzione al CBAM e prepararsi. È loro responsabilità attenersi a tutti gli obblighi provenienti dal regolamento CBAM.
Gli importatori potrebbero essere tenuti a inviare una relazione trimestrale attraverso il Registro transitorio CBAM gestito dalla Commissione europea. In tal caso, dovranno prima di tutto registrarsi per poter inviare i dettagli necessari (diventando il "dichiarante CBAM autorizzato").
Durante lo sdoganamento delle merci CBAM per l'importazione come rappresentante doganale, FedEx non trasmetterà la relazione CBAM per conto degli importatori che si trovano nel territorio doganale dell'UE.
Come comportarsi ora?
Raccomandiamo agli importatori nell'UE di intraprendere subito le seguenti azioni:
- L'importatore deve essere registrato per poter inviare le relazioni
- Acquisire familiarità con i dettagli e le procedure attraverso la pagina dedicata al CBAM della Commissione Europea: Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu)
- Esaminate l'origine e i modelli di approvvigionamento dei prodotti coinvolti per determinare le possibilità per le esenzioni o le riduzioni in base al CBAM
- Verificare la disponibilità dei dati per il report richiesto
- Verificare se sia possibile migliorare la propria attività, contattare i fornitori per ridurre le emissioni di carbonio e creare una supply chain più sostenibile e rispettosa dell'ambiente
Cosa è successo?
Per ridurre le barriere commerciali e rafforzare la competitività internazionale delle imprese svizzere, il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure di agevolazione delle importazioni, che comprende l'abolizione dei dazi sulle merci industriali.
Contemporaneamente, è stato annunciato l'aumento delle attuali aliquote IVA svizzere per tutti i prodotti.
Abolizione dei dazi sulle merci industriali:
A partire dal 1° gennaio 2024, i dazi sulle merci industriali importate in Svizzera saranno aboliti.
L'abolizione dei dazi industriali si applicherà alle merci di cui ai capitoli 25-97 della Tariffa doganale svizzera, ad eccezione dei prodotti agricoli e della pesca di cui ai capitoli 35 e 38.
Inoltre, la struttura tariffaria per i prodotti industriali sarà semplificata, eliminando la ripartizione estremamente dettagliata attualmente in uso per l'imposizione di oneri doganali differenziati e riducendo significativamente il numero di voci tariffarie esistenti, il che ridurrà ulteriormente l'onere amministrativo.
Modifiche alle aliquote IVA:
A partire dal 1° gennaio 2024, in Svizzera si applicheranno le seguenti nuove aliquote IVA:
Fino al 31 dicembre 2023 | Dal 1° gennaio 2024 | |
---|---|---|
Aliquota standard | 7,7% | 8,1% |
Aliquota ridotta | 2,5% | 2,6% |
Aliquota speciale per gli alloggi | 3,7% | 3,8% |
Come comportarsi ora?
L'eliminazione dei dazi e la semplificazione della tariffa doganale svizzera per le merci industriali non elimina l'obbligo di dichiarare e inviare tutti i documenti pertinenti, come fatture commerciali, autorizzazioni e così via.
Tutte le dichiarazioni di importazione dovranno ancora essere inviate con un codice armonizzato (HS) corretto per le merci importate. La nomenclatura della tariffa doganale continuerà a dettare le regole di origine, la riscossione di costi aggiuntivi e l'applicazione di numerosi requisiti, es. quelli relativi alle licenze e alle certificazioni.
Quando si importano prodotti industriali che, al momento dell'importazione, si prevede rimarranno o saranno consumati in Svizzera, non sarà più necessario applicare gli Accordi di libero scambio (ALS) o il Sistema di preferenze generalizzate (SPG), poiché le tariffe dei dazi non preferenziali saranno già azzerate.
In caso di importazione di merci o materiali in entrata per l'ulteriore lavorazione e la riesportazione dalla Svizzera con l'applicazione del cumulo dell'origine, al momento dell'importazione in Svizzera sarà richiesta la prova dell'origine preferenziale da parte del fornitore.
Poiché al momento dell'importazione non è sempre chiaro se il prodotto rimarrà in Svizzera o se verrà riesportato, raccomandiamo vivamente di rilasciare una prova di origine preferenziale per tutte le spedizioni in Svizzera.
Preparatevi anche all'applicazione delle nuove aliquote IVA più elevate.
Risorse utili:
Segreteria di Stato per gli Affari economici (State Secretariat for Economic Affairs, SECO)
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/warenhandel/aufhebung_industriezoelle.html
Federal Tax Administration (FTA)
https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/value-added-tax/vat-rates-switzerland.html
Premessa:
Il 31 gennaio 2020, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea e ha iniziato a svolgere le proprie attività commerciali a condizioni autonome. A seguito della Brexit, le merci che arrivano in GB dall'UE e viceversa devono seguire determinate procedure di import, export e transito. Il 13 luglio 2020, il governo britannico ha pubblicato il primo modello operativo di frontiera che illustra il funzionamento del nuovo confine con l'UE. Una parte essenziale di questo documento è costituita da un capitolo sulle regole per l'importazione di prodotti SPS. Le modifiche previste avrebbero dovuto essere introdotte in più fasi a partire da gennaio 2021. A causa di molteplici ostacoli, l'introduzione della maggior parte dei nuovi controlli è stata rinviata e il governo ha iniziato a lavorare a un nuovo Border Target Operating Model (BTOM, modello operativo per gli obiettivi di frontiera).
Cosa è successo?
Il 29 agosto 2023, a seguito di un ampio dialogo con il settore, il governo britannico ha pubblicato il Border Target Operating Model (BTOM), che illustra la serie finale di controlli previsti sulle importazioni dall'UE. Il nuovo modello è stato studiato per illustrare agli importatori, al settore delle frontiere e a tutte le parti interessate i processi che dovranno seguire per importare merci una volta che il BTOM sarà implementato.
In termini di merci SPS, il BTOM prevede un sistema semplificato e basato sul rischio di controlli di biosicurezza per le importazioni in GB che sarà:
- adattato ai rischi specifici dell'industria agroalimentare e dell'ambiente naturale del Regno Unito;
- implementato con un approccio graduale;
- studiato per fornire certezze alle imprese.
Gli animali, i prodotti di origine animale, le piante e i prodotti di origine vegetale soggetti a controlli di biosicurezza sulle importazioni saranno suddivisi in tre categorie di rischio:
- Alto rischio
- Medio rischio
- Basso rischio
A seconda della categoria in cui rientrano le merci importate, saranno richiesti documenti e controlli specifici.
Quali sono le tempistiche?
Le nuove scadenze per l'introduzione di specifici controlli documentali e fisici sono le seguenti:
- 31 gennaio 2024:
- Introduzione della certificazione sanitaria sulle importazioni dall'UE di prodotti di origine animale, piante e prodotti di origine vegetale a medio rischio, nonché alimenti e mangimi ad alto rischio di origine non animale.
- Eliminazione degli obblighi di notifica preventiva per le piante e i prodotti di origine vegetale a basso rischio provenienti dall'UE.
- 30 aprile 2024:
- L'introduzione di controlli documentali, identitari e fisici basati sul rischio, su prodotti di origine animale, piante e prodotti di origine vegetale a medio rischio, nonché alimenti e mangimi ad alto rischio di origine non animale provenienti dall'UE.
- Le attuali ispezioni di piante e prodotti di origine vegetale ad alto rischio provenienti dall'UE si sposteranno dalla destinazione ai posti di controllo frontalieri.
- Le autorità inizieranno inoltre a semplificare le importazioni dai Paesi terzi. In particolare, verranno eliminati la certificazione sanitaria e i controlli di routine sui prodotti di origine animale, le piante e i prodotti vegetali a basso rischio provenienti da Paesi non UE e verranno ridotti i livelli di controllo fisico e identitario sui prodotti di origine animale a medio rischio provenienti da Paesi non UE.
Come comportarsi ora?
Gli esportatori UE di prodotti SPS devono verificare in quale categoria di rischio rientrano le loro merci e fornire la documentazione e le informazioni pertinenti all'importatore GB e a FedEx. Consultate la sezione Risorse utili.
Le fatture commerciali che accompagnano i prodotti SPS devono contenere una descrizione dettagliata delle merci, i codici armonizzati (HS) e l'indicazione della categoria di rischio in cui rientrano. La mancata inclusione di queste informazioni nella fattura commerciale può comportare ritardi nella spedizione.
Come chiaramente indicato nei Termini e Condizioni di Trasporto di FedEx, il Mittente è tenuto ad assicurarsi a proprie spese che le merci spedite a livello internazionale siano idonee all'ingresso nel Paese di destinazione in base alle leggi vigenti e che siano conformi a tutti i requisiti di licenza o autorizzazione, ove applicabili. FedEx si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di addebitare al Mittente eventuali penali, multe, risarcimenti danni o altri costi o spese, ivi inclusi i costi di deposito, derivanti da eventuali misure coercitive attuate dalle autorità governative competenti oppure dovute all'inadempimento, da parte del Mittente, di obblighi di cui alle presenti Condizioni.
L'attuale procedura di importazione di merci SPS dall'UE all'Irlanda del Nord non prevede alcuna modifica.
Promemoria: tutti i prodotti di origine animale e vegetale devono viaggiare con servizi Priority.
Risorse utili:
Il BTOM (Border Target Operating Model)
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023
Tabella riepilogativa delle categorie di rischio per le importazioni di prodotti di origine animale dall'UE in Gran Bretagna ed elenco consultabile dei codici armonizzati (HS)
https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
Tabella riepilogativa delle categorie di rischio per piante e prodotti di origine vegetale
https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/tom-risk-categorisations/
Modello di certificato sanitario per l'export di animali vivi e prodotti di origine animale in Gran Bretagna
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
Cosa è successo?
A partire dal 1° gennaio 2024, per tutte le spedizioni di merci (non documenti) esterne al regime VOEC ("Value added tax On E-Commerce") importate in Norvegia vigerà l'obbligo di una dichiarazione doganale singola e del versamento dei diritti doganali, indipendentemente dal valore dei prodotti.
Contestualmente, verranno introdotte alcune misure per rafforzare il regime VOEC.
Cos'è il regime VOEC?
Il regime VOEC (VAT On E-Commerce) è un programma volontario e semplificato relativo all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, pensato per i fornitori e marketplace stranieri che vendono direttamente merci di basso valore ai consumatori in Norvegia. La soglia del "basso valore" prevista dal regime VOEC è fissata a 3000,00 NOK (attualmente pari a circa 256,00 EUR)* al netto di costi di trasporto e assicurazione ed eventuali altri oneri e imposte.
I fornitori che spediscono merci di basso valore business-to-consumer (B2C) avvalendosi del regime VOEC sono obbligati a calcolare e riscuotere l'IVA norvegese all'atto della vendita e a dichiararla a frequenza trimestrale.
Il limite di 3000,00 NOK vale a livello di articolo, non a livello di fattura o transazione. Anche se il valore totale supera l'importo soglia, è pertanto possibile dichiarare in regime VOEC diversi prodotti nella stessa spedizione, purché ciascuno abbia un valore inferiore a 3000,00 NOK.
Se invece il valore anche di un solo articolo contenuto nella spedizione supera la soglia di 3000,00 NOK, l'intera spedizione non potrà beneficiare del regime VOEC. Non tutte le merci possono essere dichiarate in regime VOEC.
Sono esclusi, in particolare, alcuni articoli:
- tutti gli alimenti e le bevande, inclusi gli integratori nutrizionali e alimentari che non rientrano nella categoria dei medicinali,**
- tutti gli articoli soggetti ad accisa,
- le merci e i prodotti illegali e soggetti a limitazioni in base alle leggi norvegesi.
* Il tasso di cambio NOK-EUR è soggetto a variazioni nel tempo. Si invitano quindi i mittenti a verificarlo al momento della prenotazione della spedizione.
** All'importazione dei medicinali si applicano regolamenti speciali.
Alle spedizioni gestite in regime VOEC non si applicano i dazi all'importazione.
Come comportarsi ora?
I fornitori stranieri che aderiscono al regime VOEC e spediscono merci business-to-consumer di valore non superiore a 3000,00 NOK in Norvegia sono tenuti a calcolare e riscuotere l'IVA norvegese all'atto della vendita, dichiarandola alle autorità fiscali norvegesi a cadenza trimestrale. A partire dal 1° gennaio 2024, chi spedisce in regime VOEC dovrà indicare il proprio numero identificativo VOEC nel campo "Codice fiscale" del tool di spedizione FedEx o TNT, in modo che esso compaia sulla Lettera di Vettura Aerea e venga così comunicato alle autorità norvegesi in fase di importazione.
L'assenza del numero VOEC sulla Lettera di Vettura Aerea può causare ritardi nella spedizione e doppie tassazioni, poiché all'importatore norvegese verrà addebitata l'IVA al momento dell'importazione.
Risorse utili:
Spedire nell'ambito del regime VOEC
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/sending-goods-under-the-voec-scheme/
Spedire nell'ambito del regime VOEC
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/sending-goods-under-the-voec-scheme/
VOEC: nuova soluzione per il regime VOEC e abolizione dell'esenzione di dichiarazione temporanea
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/new-voec/
Cosa è successo?
In risposta al conflitto in Ucraina iniziato a febbraio 2022, l'Unione europea (UE), gli Stati Uniti (USA), il Regno Unito e altri Paesi hanno introdotto a livello globale delle sanzioni onnicomprensive contro Russia e Bielorussia.
Sebbene tutti i servizi FedEx in Bielorussia e Russia restano sospesi fino a data da destinarsi senza eccezioni, è importante conoscere alcune delle misure restrittive adottate di recente.
Gli Stati Uniti, l'Unione europea e altri Paesi della regione, tra cui Regno Unito, Norvegia e Svizzera, hanno vietato l'importazione di alcuni prodotti di origine russa (''made in'').
Inoltre, a partire dal 30 settembre 2023, l'UE, il Regno Unito, la Norvegia e la Svizzera hanno vietato l'importazione di prodotti siderurgici lavorati in un Paese terzo che incorporano fattori produttivi in ferro e acciaio provenienti dalla Russia.
L'UE sta adottando un approccio graduale per i fattori produttivi con determinati codici armonizzati (HS) che rientrano in questo divieto:
- Dal 30 settembre 2023: prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII contenenti fattori produttivi in ferro e acciaio listati con codici diversi da NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90. In altre parole, i prodotti siderurgici con fattori produttivi fabbricati in Russia listati con questi tre codici non sono ancora vietati.
- Dal 1° aprile 2024: sono vietati i prodotti siderurgici con fattori produttivi fabbricati in Russia con il codice NC 7207 11; inoltre
- Dal 1° ottobre 2024: sono vietati i prodotti siderurgici con fattori produttivi fabbricati in Russia con i codici NC 7207 12 10 o 7224 90.
Il Regno Unito non offre alcun periodo di transizione e tutti i codici armonizzati (HS) in questione sono inclusi a partire dal 30 settembre.
Quali prove sono richieste dalle autorità del Paese di importazione?
Al momento dell'importazione di tali prodotti siderurgici, gli importatori devono fornire la prova del territorio d'origine dei fattori produttivi in ferro e acciaio utilizzati per il trattamento del prodotto nel Paese terzo. Lo scopo è quello di confermare che gli articoli o i relativi fattori produttivi non provengano dalla Russia.
L'approccio delle autorità doganali a questo obbligo varia da Paese a Paese ed è ancora soggetto a revisione e a potenziali modifiche. Mentre alcune autorità doganali nazionali accettano solo il Mill Test Certificate (MTC), altre accettano anche documenti alternativi, come i certificati d'origine o la dichiarazione del mittente inclusa nei documenti commerciali relativi a spedizioni specifiche.
Per i Paesi che accettano una dichiarazione di conformità nella fattura commerciale, un possibile testo da riportare è il seguente:
Con la presente confermiamo che le merci spedite con Lettera di Vettura Aerea _____________________ non sono soggette ai divieti di cui all'articolo 3g (1) (d) del Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che non vengono utilizzate materie prime di origine russa, come qui regolamentato.
Chi è interessato?
Chiunque nell'UE, nel Regno Unito, in Norvegia e in Svizzera importi prodotti siderurgici con codici armonizzati (HS) che rientrano nel campo di applicazione del divieto da qualsiasi parte del mondo.
Come comportarsi ora?
Gli importatori devono collaborare in modo proattivo con i propri fornitori e assicurarsi che la documentazione accettata come prova di origine dalla dogana del proprio Paese sia raccolta e inclusa al momento della prenotazione della spedizione.
Risorse utili:
Risorse UE:
Risorse per il Regno Unito:
Sanzioni del Regno Unito relative al ritiro in Russia
The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2023
Le informazioni sono corrette al momento della pubblicazione (ottobre 2023) ma sono soggette a modifiche da parte delle autorità doganali.
Cosa è successo?
Nel 2021, l'Unione europea ha introdotto un contributo obbligatorio per tutti gli Stati membri con l'obiettivo di favorire la riduzione dei rifiuti derivanti da imballaggi in plastica non riciclata e di stimolare la transizione dell'Europa verso l'economia circolare, attraverso l'attuazione della Strategia Europea per la Plastica.
Alcuni Stati membri corrisponderanno il contributo a un tasso uniforme di 0,8 euro per chilogrammo di rifiuti da imballaggi in plastica non riciclata direttamente dal proprio bilancio, mentre altri stanno lavorando all'introduzione di sistemi di riscossione nazionali attraverso i commercianti.
Chi è interessato?
Importatori di contenitori di plastica monouso in Spagna: a partire dal 1° gennaio 2023, entra in vigore l'imposta addizionale sulla plastica per i contenitori in plastica monouso con un'aliquota di 0,45 euro per chilogrammo di materiale plastico contenuto nei prodotti con imballaggio in plastica fabbricati in Spagna, acquistati da un altro Stato membro dell'Unione o importati in Spagna da Paesi extra-UE.
Prodotti soggetti all'imposta addizionale sulla plastica |
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Prodotti esclusi dall'applicazione dell'imposta addizionale sulla plastica |
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Come comportarsi ora?
L'imposta aggiuntiva sui prodotti in plastica monouso deve essere corrisposta all'atto dell'importazione e l'importo addebitato sarà indicato sulla fattura FedEx come "imposta addizionale".
I mittenti che spediscono in Spagna prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'imposta addizionale sulla plastica dovranno indicare nella fattura commerciale la quantità di plastica esatta contenuta nel prodotto, allo scopo di evitare eventuali errori di calcolo.
Risorse:
Sito web della Commissione europea
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_en
Cosa è successo?
A partire dal 2 gennaio 2023, è vietata l'importazione di colli espresso contenenti farmaci da Paesi non appartenenti all'Unione europea verso consumatori privati di Cipro.
Pertanto, gli articoli medicinali farmaceutici diretti a destinatari non autorizzati in Cipro saranno rispediti al mittente a suo carico, oppure confiscati in dogana.
Chi è interessato?
Business to Consumer (B2C) e Consumer to Consumer (C2C): le spedizioni di farmaci non sono più accettate in importazione, in nessuna circostanza.
Fornitori registrati che effettuano spedizioni commerciali destinate a operatori commerciali: l'importazione è consentita purché la società importatrice possegga una licenza valida rilasciata dall'autorità doganale cipriota per l'importazione di farmaci.
Come comportarsi ora?
Si prega di astenersi dall'inviare farmaci a destinatari privati sul territorio cipriota tramite il nostro network.
Nota importante: le vitamine e gli integratori alimentari non sono considerati medicinali farmaceutici. Tuttavia, sui prodotti alimentari e sui mangimi importati in Unione europea vigono gli stessi stringenti requisiti.
Cosa è successo?
Dal 1° luglio 2022, sono entrate in vigore in Italia nuove disposizioni in tema di sorveglianza radiometrica sulle importazioni di materiali metallici (semilavorati o prodotti finiti in metallo) in base alla Direttiva 2013/59/ EURATOM del Consiglio UE, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Alcuni prodotti in metallo sono soggetti a misure di controllo speciali, che devono essere condotte da organismi esterni certificati. Prima del rilascio della dichiarazione doganale in import, deve essere fornita apposita certificazione attestante l'avvenuto controllo radiometrico. Tale certificazione può essere rilasciata anche nei Paesi extra UE, purché sia stato sottoscritto un accordo di mutuo riconoscimento tra i due Paesi. Attualmente, il mutuo riconoscimento delle attestazioni è stato sottoscritto unicamente con la Svizzera.
Cos'è il controllo radiometrico?
La sorveglianza radiometrica consiste nel controllo di rottami, semilavorati e materiali metallici in genere al fine di individuare eventuali anomalie radioattive. L'elenco completo dei codici HS rientranti in questa categoria è disponibile qui.
Le misurazioni di radioattività sono effettuate accostando alle pareti esterne dei container appositi strumenti ad alta sensibilità, dotati di una sonda con scintillazione a ioduro di sodio che consente di rilevare anche le minime anomalie radioattive.
Chi è interessato dai cambiamenti?
L'aggiornamento normativo si applica a chi importa sul territorio italiano prodotti in metallo finiti, prodotti semilavorati metallici, rottami e altri materiali di risulta, inclusi nell'elenco.
Come comportarsi ora?
Ogni singola spedizione deve essere sottoposta al controllo e non è ammessa alcuna autorizzazione generica per gli operatori che importano gli stessi prodotti su base regolare.
All'arrivo della spedizione, FedEx contatterà il destinatario (importatore) della spedizione indicando una società terza specializzata che potrà provvedere al controllo radiometrico e al rilascio dell'attestazione di avvenuta sorveglianza. Nel caso in cui il destinatario accetti la soluzione proposta, la società specializzata verrà incaricata di svolgere il servizio di controllo; il destinatario pagherà il costo del servizio direttamente alla società incaricata. Nel caso in cui il destinatario rifiuti la soluzione proposta, la spedizione sarà resa al mittente a spese del cliente. Le ispezioni radiometriche possono essere eseguite in tutti i punti di sdoganamento FedEx in Italia. Il costo del controllo ammonta a circa 170 euro a spedizione e deve essere corrisposto direttamente dall'importatore alla società incaricata del controllo. FedEx non è responsabile degli aspetti contrattuali né di pagamento legati al controllo.
Al fine di ottimizzare i costi relativi al controllo radiometrico, vi consigliamo di effettuare le importazioni di tali categorie merceologiche in un’unica spedizione.
In caso di domande, vi invitiamo a contattare il vostro Referente Commerciale FedEx.
Cosa è successo?
L'Harmonised System (il Sistema armonizzato, abbreviato in HS) della World Custom Organisation, ovvero l'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO), è il sistema internazionale di riferimento per la classificazione delle merci oggetto di scambi oltre confine. È applicato in più di 200 stati, Paesi e territori in tutto il mondo, con il 98% del commercio mondiale basato sulla classificazione e le nomenclature HS. Rivista ogni 5 anni, la nomenclatura dell'Harmonised System è ora giunta alla settima edizione, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
Oltre a costituire un requisito essenziale ai fini dell’espletamento delle procedure doganali, come la compilazione delle dichiarazioni, i codici merceologici costituiscono anche la base di calcolo dei diritti doganali da versare per superare i confini. La loro correttezza è fondamentale, perché un'errata classificazione dei prodotti può comportare ritardi di sdoganamento o un’applicazione di dazi e imposte più elevati del dovuto.
Cosa cambia nell'Harmonised System 2022?
La nuova edizione 2022 recepisce un totale di 351 modifiche, che interessano un elevato numero di prodotti.
Questo per tenere conto dei flussi di nuovi prodotti e fare fronte ai grandi temi globali di natura ambientale e sociale. Riportiamo alcuni esempi:
- Rifiuti elettrici ed elettronici (e-waste): il Sistema armonizzato 2022 introduce disposizioni specifiche per la loro classificazione, per supportare i Paesi aderenti al rispetto della Convenzione di Basilea.
- Prodotti a base di nicotina e veicoli aerei senza equipaggio (o UAV, anche noti come droni): le nuove disposizioni ne semplificano la classificazione.
- Smartphone: ottengono sottovoci proprie.
- Fibre di vetro e macchine per la lavorazione dei metalli: vengono introdotti importanti cambiamenti, poiché le sottovoci attuali non rispecchiano a pieno le evoluzioni tecnologiche del settore.
- Assemblaggi intermedi multiuso: più prodotti andranno classificati in modo autonomo, tra cui, per fare un esempio, i moduli per gli schermi piatti.
Anche i beni regolamentati più specificatamente da diverse convenzioni sono stati rivisti; sono state inoltre create numerose sottovoci per i beni a doppio uso.
I cambiamenti introdotti hanno anche la funzione di porre maggiore enfasi sui temi della salute e alla sicurezza. Ad esempio, alla luce dei rischi riscontrati in caso di ritardo nell’impiego degli strumenti di diagnosi rapida delle malattie infettive in presenza di focolai, sono state semplificate le disposizioni di classificazione riguardanti i kit diagnostici. Nuove disposizioni sui placebo e i kit di sperimentazione clinica medica agevoleranno la ricerca medica transfrontaliera, permettendo di indicare la classificazione del prodotto senza l’obbligo di fornire informazioni sugli ingredienti dei placebo. Analogamente, anche le colture e le terapie cellulari figurano tra le classi le cui disposizioni sono state maggiormente soggette a modifiche.
Chi è interessato dai cambiamenti?
La portata delle modifiche è ampia e ovviamente non è possibile riportarle tutte in questa sede, anche se importanti. Pertanto, ogni impresa che spedisce merci oltre confine dovrà consultare nel dettaglio le modifiche, per comprendere se, e in che misura, i suoi prodotti ne sono interessati.
Come comportarsi ora?
Per stabilire se le novità interessano la classificazione dei vostri prodotti, vi invitiamo a fare riferimento direttamente alla nuova versione dell'Harmonised System 2022. Ma non solo: gli importatori dovrebbero inoltre rivedere l’intero database dei propri prodotti, per confermare che le attuali classificazioni restino valide anche dopo l’entrata in vigore dell'HS 2022.
La WCO ha pubblicato alcune tabelle di correlazione che prendono in considerazione l'intervallo 2017 – 2022: uno strumento utile per verificare l’eventuale modifica dei propri codici HS di riferimento e reperire la nuova classificazione delle merci.
E ricordatevi:
La classificazione standard della WCO si basa su codici a sei cifre. Questo codice a sei cifre è quindi lo standard internazionale di riferimento per tutti i Paesi aderenti all'HS. Le prime due cifre del codice indicano il titolo della sezione del Sistema armonizzato, le seconde due la nomenclatura del prodotto, mentre le ultime due la sottovoce o sottocategoria specifica del bene.
A livello mondiale, i codici a sei cifre sono accettati dalla quasi totalità dei Paesi, con alcune eccezioni che richiedono più cifre. Tra queste, gli Stati Uniti, che per le esportazioni utilizzano un codice di 10 cifre, denominato “Schedule B number”. In India si usa invece un codice a otto cifre, il “numero ITC” (Indian Tariff Code number).
Pertanto, è fondamentale verificare gli esatti requisiti dei Paesi di origine e destinazione.
Link utili:
Cosa è successo?
A partire dal 1° gennaio 2022, per le imprese che importano in Francia, diventerà obbligatorio applicare il reverse charge, ovvero l’inversione contabile dell’IVA, all'importazione. Inoltre, la competenza della gestione e della riscossione dell'IVA sulle importazioni non è più in capo alle dogane francesi, bensì all'Autorità fiscale francese - Direzione delle finanze pubbliche (DGFiP).
La dichiarazione e il versamento dell'IVA all'importazione, pertanto, dovranno avvenire in sede di dichiarazione IVA francese e non più di dichiarazione doganale. Questa deviazione alla normale contribuzione IVA è appunto definita "reverse charge", o inversione contabile. Consiste nel fatto che l'IVA sull'importazione non viene più versata al momento dell'importazione.
A partire dal 1° gennaio 2022, se un'impresa funge da importatore di riferimento per l'importazione di beni sul territorio francese, avrà l’obbligo di detenere una posizione fiscale ai fini IVA in Francia, nonché di presentare una dichiarazione IVA francese.
La registrazione IVA in Francia può essere eseguita in via diretta da imprese stabilite in Francia o aventi sede in UE o nel Regno Unito. Le imprese non stabilite in UE o nel Regno Unito che desiderano comunque fungere da importatore di riferimento saranno tenute a nominare un rappresentante fiscale francese, che presenti la domanda di registrazione IVA a loro nome.
Ai fini della compilazione della documentazione doganale, i clienti FedEx che spediscono merci da Paesi e territori extra-UE a soggetti commerciali siti in Francia dovranno indicare il numero della partita IVA francese dell'importatore di riferimento.
Nota bene:
- La dichiarazione IVA francese online si precompilerà automaticamente con l'importo dell’IVA sull'importazione, sulla base delle informazioni dichiarate alle autorità doganali francesi tramite la dichiarazione doganale.
- Queste ultime stanno perfezionando un portale web da cui le imprese potranno scaricare mensilmente ogni informazione utile riguardo alle loro importazioni in Francia.
- La dichiarazione IVA precompilata, invece, sarà disponibile il quattordicesimo giorno di ogni mese accedendo al portale fiscale online delle dogane francesi.
- Per tutte le imprese soggette a IVA all'importazione, la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA sarà il 24 di ogni mese.
Chi è interessato dai cambiamenti?
Questi cambiamenti valgono per le imprese che fungeranno da importatori di riferimento per le merci in ingresso in Francia.
Come comportarsi ora?
Poiché la dichiarazione doganale deve riportare il numero della partita IVA francese dell'importatore, lo stesso andrà indicato anche sulla fattura commerciale. Se un’impresa funge da importatore di riferimento ma non è titolare di posizione IVA in Francia, dovrà contattare l'autorità fiscale locale per attivarla. Per le imprese aventi sede al di fuori dell'UE, potrebbe essere necessario nominare un rappresentante fiscale.
Nel caso degli importatori business che non possiedono un numero di partita IVA francese o dei soggetti privati, l'IVA all'importazione verrà ancora riscossa all’atto dell'importazione mediante la dichiarazione d'importazione, come avveniva prima del 1° gennaio 2022.
Le informazioni qui riportate non forniscono e non intendono fornire in alcun modo una consulenza di natura legale e/o fiscale, ma hanno unicamente finalità informative generali. Queste informazioni di natura legale o di altra natura potrebbero non essere del tutto aggiornate. I destinatari di queste informazioni dovranno rivolgersi a consulenti propri per ricevere assistenza in relazione a specifici temi legali e/o fiscali di interesse. È espressamente esclusa ogni responsabilità relativamente alle azioni intraprese o non intraprese sulla base dei contenuti del presente sito. I contenuti di questo articolo vengono forniti "così come sono"; non si garantisce in merito alla loro esattezza.
Cosa è successo?
Dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore diverse modifiche riguardanti l’importazione dei beni sanitari e fitosanitari specifici (SPS) nel Regno Unito dai 27 Stati membri UE e dallo Spazio economico europeo (SEE).
Chi è interessato?
I clienti dell'UE27 e del SEE che spediscono le merci SPS seguenti:
- Animali vivi;
- Prodotti germinali;
- Prodotti di origine animale (Products of animal origin, POAO) sotto tutela;
- Sottoprodotti animali ad alto rischio (animal by-products, ABP);
- Alimenti o mangimi non di origine animale ad alto rischio (High Risk Food or Feed not of animal origin, HRFNAO);
- Qualsiasi pianta o prodotto vegetale regolamentato.
Cosa cambia?
Dal 1° gennaio 2022:
A partire dal 1° gennaio 2022, sarà necessario pre-notificare l'importazione di prodotti, animali, alimenti e sistemi di alimentazione (import of products, animals, food, and feed system, IPAFFS). I nostri team di sdoganamento all'importazione nel Regno Unito si occuperanno di inviare queste pre-notifiche per conto degli importatori britannici.
Per il momento, i controlli documentali sono stati posticipati, e non vige l'obbligo di ingresso delle merci sul territorio britannico da un punto di ingresso prestabilito, dal momento che non verranno condotti controlli fisici sulle merci. Se ciò vale per i prossimi mesi, tuttavia, occorre ricordare che le cose cambieranno in futuro, ovvero a partire dal 1° luglio 2022, quando i controlli entreranno in vigore, al pari dell’obbligo di presentazione dei certificati sanitari di esportazione (Export Health Certificates, EHC). Gli esportatori UE, quindi, dovranno fornire una copia dell'EHC all’importatore britannico prima di spedire le merci.
Altri cambiamenti nel corso del 2022:
Oltre ai requisiti di pre-notifica dell'IPAFFS, dal 1° luglio 2022, tutte le tipologie di merci sopra citate dovranno essere accompagnate da un certificato EHC o SPS valido e verranno sottoposte a controlli documentali.
A partire dalla stessa data, tutti i POAO e gli ABP e tutte le piante e i prodotti vegetali regolamentati potranno entrare nel Regno Unito solo attraverso un punto di ingresso munito di postazione di controllo di frontiera (Border Control Post, BCP) specializzata, anche se il prodotto non è soggetto a controlli documentali. Verrà seguito il calendario seguente:
- 1° luglio 2022 - Tutti i restanti ABP regolamentati e qualsiasi tipo di carne e prodotto a base di carne;
- 1° settembre 2022 - Tutti i prodotti lattiero-caseari;
- 1° novembre 2022 - Tutti i restanti prodotti regolamentati di origine animale, compresi i prodotti compositi e quelli ittici.
Come comportarsi ora?
Se siete soggetti UE che esportano nel Regno Unito, sarete tenuti a classificare correttamente le vostre merci, fornendo descrizioni specifiche su tutti i documenti commerciali.
Le informazioni da fornire sulla documentazione commerciale, anche attraverso la creazione di una scheda IPAFFS di sintesi, sono le seguenti:
- Tipo di prodotto o merce animale oggetto della spedizione (POAO, ABP, HRFNAO, ecc.);
- Origine del prodotto animale o delle merci (Paese di produzione e di origine);
- Codice merceologico;
- Tipologia di merce;
- Specie della merce;
- Peso della merce (kg);
- Motivo dell'esportazione (ossia mercato interno, transito, ricerca, ecc.);
- Località di destinazione della spedizione;
- Indirizzi e informazioni di contatto per la località di origine, l'importatore e la località di destinazione.
Consigliamo di iniziare fin d’ora i preparativi in vista del 1° luglio 2022, data a partire dalla quale vi sarà richiesto di fornire certificati sanitari per l'esportazione (EHC) delle vostre merci prima della spedizione.
Se l’oggetto della spedizione sono pesci pescati in mare o determinati crostacei, dovrete inoltre includere tra la documentazione commerciale anche un certificato di cattura approvato.
Invitiamo gli importatori britannici a fornire tutte le informazioni richieste in modo tempestivo quando li contatteremo riguardo alle istruzioni di sdoganamento.
Se decidete di effettuare la prenotifica IPAFFS in autonomia, non dimenticate di comunicarci il numero di autorizzazione ottenuto prima dell’arrivo delle merci sul territorio britannico. Per farlo, inviateci semplicemente un'email indicando il numero di Lettera di Vettura Aerea (AWB) nell’oggetto dell'email, e il numero di autorizzazione nel corpo del messaggio. Gli indirizzi e-mail da utilizzare sono i seguenti:
- Per le spedizioni FedEx: stncustomsadmin@corp.ds.fedex.com
- Per le spedizioni TNT: GBTNTIPAFFS@fedex.com
Risorse utili
Importazione di prodotti, animali, alimenti e mangimi (IPAFFS) - GOV.UK (www.gov.uk)
Cosa è successo?
L'Accordo commerciale di libero scambio tra Unione europea e Vietnam (EVFTA) è entrato in vigore il 1° agosto 2020. Sostituirà il Sistema generalizzato di preferenze (GSP) dell'UE previsto per il Vietnam.
Chi è interessato?
Tutti gli importatori e gli esportatori tra UE e Vietnam di beni aventi origine in entrambi i Paesi.
Cosa cambia?
L'EVFTA contribuirà a:
- Riduzione immediata dei diritti doganali
- Rimuovere le tariffe sui beni restanti, a copertura del 99% di tutti gli scambi, entro il 2030
- Semplificare e modernizzare le formalità doganali e normative legate alle procedure di origine, riducendo la burocrazia e diminuendo i costi per le imprese
- Snellire le barriere tecniche e non tariffarie al commercio, che limitano inutilmente gli scambi
- Fissare un quadro normativo per il commercio attraverso l'Accordo di Protezione degli Investimenti UE-Vietnam (EVIPA), che garantisce diritti alle imprese e ai consumatori di entrambe le parti. Questo entrerà in vigore in una data successiva.
Insieme, gli accordi mirano a promuovere uno sviluppo sostenibile per entrambe le parti, favorendo una maggiore tutela dell'impiego, dell'ambiente e dei diritti umani.
Come comportarsi ora?
Il Vietnam fa parte del programma GSP dell'UE, che resterà in vigore per altri due anni. In tale periodo, potete decidere se adottare il sistema GSP o quello FTA, tenendo conto che le condizioni del GSP potrebbero differire da quelle del FTA.
Gli esportatori UE devono compilare una dichiarazione di origine distinta dalla fattura commerciale per poter usufruire del FTA. Per le spedizioni di valore superiore a € 6.000, devono inoltre registrarsi al sistema REX.
Gli esportatori UE devono compilare una dichiarazione di origine distinta dalla fattura commerciale per poter usufruire del FTA. Per le spedizioni di valore superiore a € 6.000, gli esportatori vietnamiti dovranno prevedere un Certificato di origine.
Per maggiori informazioni sull'EVFTA, vi rimandiamo a questa guida approfondita, mentre maggiori informazioni relative ai regolamenti sui requisiti di origine del FTA sono consultabili sul documento guida dell'UE.
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Ulteriori risorse per preparare le spedizioni in modo da superare agevolmente l'iter doganale.