Deforestazione: importanti aggiornamenti ai processi di spedizione
Deforestazione: importanti aggiornamenti ai processi di spedizione
Cosa occorre sapere
Il nuovo Regolamento europeo in materia di deforestazione (EU Deforestation Regulation, EUDR) fa parte dell'iniziativa European Green Deal.
L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre al minimo l'impatto del mercato dell'Unione europea (UE) sulla deforestazione globale, sul degrado forestale e sulla perdita di biodiversità.
È anche pensato per promuovere supply chain che non contribuiscano alla deforestazione, ridurre le emissioni europee di gas serra e proteggere i diritti umani delle persone indigene.
Cosa significa per voi
Merci idonee
Se importate o esportate le seguenti merci in uno dei 27 Stati membri dell'UE*, dovrete provare che tali merci non derivino da aree soggette a deforestazione recente o contribuiscano al degrado forestale:
- olio di palma
- bestiame
- soia
- caffè
- cacao
- legname
- gomma
- olio di palma
- bestiame
- soia
- caffè
- cacao
- legname
- gomma
Anche i prodotti derivanti da tali merci (come carne bovina, mobili o cioccolato) sono soggetti a tale regolamentazione, così come le merci e i loro derivati reimportati nell'UE e reimmessi alla libera circolazione.
Quando la vostra azienda deve assicurare la conformità
A partire dal 30 dicembre 2025, il Regolamento sulla deforestazione imporrà obblighi di due diligence. Le aziende saranno tenute a svolgere i controlli di due diligence per garantire che le merci in questione non abbiano contribuito alla deforestazione e che siano state prodotte in conformità con tutte le leggi applicabili e rilevanti in vigore nel Paese di produzione.
Dichiarazione di due diligence (DDS)
Le aziende che immettono sul mercato europeo o esportano dall'UE i prodotti soggetti a questa regolamentazione dovranno creare una dichiarazione di due diligence (DDS) in un nuovo sistema di informazione dell'UE che dimostri che i controlli pertinenti sono stati completati per soddisfare i requisiti del regolamento. La DDS deve includere:
- Raccolta di informazioni geografiche (ad esempio, immagini satellitari) del lotto di terra da cui derivano le merci;
- Valutazione del rischio di non conformità al Regolamento in materia di deforestazione; e
- Riduzione dei rischi a livelli trascurabili.
Il numero di riferimento unico della DDS dovrà essere riportato sulla dichiarazione di import ed export doganale. L'importatore/esportatore delle merci in questione deve quindi condividere il numero DDS con FedEx prima dello sdoganamento per consentire una circolazione transfrontaliera conforme.
Timeline: l'EUDR si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato o esportati dal 30 dicembre 2025. È previsto un lungo periodo di transizione per le micro imprese e per le imprese di piccole dimensioni fino al 30 giugno 2026.
*I paesi dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Cosa occorre sapere
Dovete prendere in considerazione l'impatto dell'EUDR sulla vostra supply chain e prepararvi ai nuovi obblighi. Avrete la responsabilità di garantire che le merci in entrata nel mercato dell'UE e in uscita dallo stesso soddisfino i requisiti del regolamento. Qualora tali prodotti non fossero conformi all'EUDR, non potranno essere immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE.
Dovete condividere il numero di riferimento DDS con FedEx prima di immettere il prodotto sul mercato dell'UE. La vostra spedizione non può essere sdoganata se non rispettate il nuovo regolamento.
Per maggiori informazioni, visitate le pagine seguenti: