Cambiamenti alle normative IVA dell'UE
Cambiamenti alle normative IVA dell'UE
L'Unione europea ha apportato importanti modifiche alle sue normative IVA, entrate in vigore il 1° luglio 2021
L'Unione europea ha apportato importanti modifiche alle sue normative IVA, entrate in vigore il 1° luglio 2021
L'Unione europea ha apportato importanti modifiche alle sue normative IVA, entrate in vigore il 1° luglio 2021
Quali aziende sono interessate da queste novità?
Le modifiche, entrate in vigore il 1° luglio 2021, interessano tutte le attività commerciali, ma soprattutto i rivenditori business-to-consumer (B2C) e i marketplace online che vendono alla clientela europea, sia aventi sede in UE che extra-UE.*
Le modifiche potrebbero snellire le procedure e il carico amministrativo, oltre che produrre effetti sul modo in cui svolgete le vostre attività commerciali in UE.
Queste le novità principali:
Il Regno Unito ha già introdotto alcune modifiche alle sue normative Iva a partire da gennaio 2021, dopo la sua uscita dall'UE. Per maggiori informazioni su questi cambiamenti, vi invitiamo a scaricare la nostra guida.
1. Eliminazione dell'esenzione del pagamento dell'Iva sulle importazioni di valore inferiore a 22 €
Che cosa significa?
Dal 1° luglio 2021, tutti i beni commerciali importati in UE sono soggetti a IVA, indipendentemente dal loro valore. Per le spedizioni di valore uguale o inferiore a 150 €, l'IVA può essere addebitata al momento della vendita utilizzando il nuovo sportello Import One-Stop-Shop (IOSS), oppure può essere riscossa presso il cliente finale dal soggetto responsabile della dichiarazione doganale (ad esempio FedEx).
Le attività commerciali europee che effettuano vendite online di beni situati al di fuori dell'UE a clienti residenti in UE possono scegliere di avvalersi dell'IOSS. Se desiderate saperne di più sull'Import One Stop Shop (IOSS), consultate il sito web della Commissione europea.
Quale eventuale impatto avrà sulla mia attività?
Le attività europee che vendono prodotti tra Stati membri dell'UE non sono interessate dalla rimozione della soglia di € 22 per le merci di valore ridotto. Al contrario, le attività europee che vendono beni importati in UE non possono più importare spedizioni di valore inferiore a 22 € in regime di esenzione IVA.
Come funzionerà, in pratica?
Scenario
Un'attività online tedesca vende un paio di calze del costo di 10 € a un consumatore europeo anch'esso residente in Germania. Le calze vengono spedite al consumatore dalla Cina.
Prima del 1° luglio 2021
Le spedizioni possono essere importate in UE esenti da IVA dal momento che il valore totale delle merci è inferiore a 22 €.
Dopo il 1° luglio 2021
Tutte le spedizioni sono soggette a IVA, indipendentemente dal loro valore. L'IVA viene applicata al tasso previsto dal paese di residenza dell'acquirente.
Le imprese dell'UE che commercializzano beni a consumatori UE che vengono spediti da territori extra-UE - in spedizioni di valore non superiore a 150 €- possono avvalersi del regime (facoltativo) IOSS. L'adesione al regime IOSS consente di applicare l'IVA al momento della vendita, versandola direttamente alle autorità preposte. Ciò può rendere il processo più semplice e trasparente per il consumatore, e favorisce l'efficienza delle procedure doganali. Se non viene utilizzato l'IOSS, FedEx riscuoterà l'IVA dal cliente prima della consegna e la verserà alle autorità preposte.
Per beneficiare di questo nuovo regime, attivo dal 1° luglio 2021, occorre registrarsi ai fini IOSS in uno Stato membro dell'UE e riportare il proprio codice IOSS sulla Lettera di Vettura Aerea di ogni spedizione e-commerce B2C ammissibile, ovvero tutte le spedizioni inviate direttamente a consumatori situati in UE da territori extra-UE, di valore non superiore a 150 € (e non soggette ad accise).
FedEx/TNT forniranno poi il numero IOSS agli enti doganali, tramite apposita dichiarazione.
Se vendete i vostri prodotti tramite un marketplace che ha scelto di avvalersi dell'IOSS, sarete tenuti a utilizzare il numero IOSS del marketplace e a fornirlo al soggetto responsabile della compilazione della dichiarazione doganale (FedEx).
Se invece utilizzate una delle nostre piattaforme di spedizione automatizzate, dovrete inserire il codice IOSS al momento della prenotazione della spedizione. Tenete presente che viene richiesto solo il codice IOSS a 12 cifre, non bisogna aggiungere la parola "IOSS". Come farlo dipende dalla piattaforma utilizzata:
Se utilizzate il nuovo FedEx Ship ManagerTM at fedex.com o il myImport su myTNT, inserite l'IOSS rispettivamente nel campo dell'ID del Mittente o del Destinatario per il primo e nell'apposito campo disponibile lato mittente "IOSS Vat ID" per il secondo. |
In Toolbox, il numero IOSS deve essere inserito nel campo IVA. |
In Global Ship Manager software, l'IOSS deve essere inserito nel campo VAT/Customs ID/EIN#. |
Se utilizzate FedEx Web Services, il numero IOSS deve essere inserito nel campo TIN. |
In TNT ExpressConnect, inserite il numero IOSS nel campo IVA. |
Se avete adottato una delle nostre soluzioni integrate per generare file dati EDI TNT NFF, inserite il numero IOSS nel campo IVA. |
Se invece spedite con una soluzione TNT EDI personalizzata, rivolgetevi al vostro rappresentante commerciale, che vi metterà in contatto con il nostro reparto di Customer Technology per ricevere assistenza. |
Se il vostro sistema integra uno dei nostri tool di spedizione standard, dovrete probabilmente aggiornare la mappatura dei dati rispetto al campo di interesse. Se occorre, rivolgetevi al vostro rappresentante commerciale, che vi metterà in contatto con il nostro reparto di Customer Technology. |
Se spedite attraverso un fornitore esterno, contattate quest'ultimo per ricevere informazioni dettagliate sulla vostra piattaforma. |
Se state utilizzando una soluzione di spedizione non citata in questo documento, per utilizzare l'IOSS sarà necessario adottare una piattaforma conforme, come il nuovo FedEx Ship ManagerTM at fedex.com o il myTNT.
Se il numero IOSS non viene indicato al momento della prenotazione seguendo le istruzioni fornite, e il mittente utilizza un metodo diverso e non standard per comunicarlo, FedEx non è in grado di garantirne il corretto utilizzo. In questo caso, il destinatario potrebbe vedersi addebitare il costo dell'IVA.
FedEx e TNT accettano il numero IOSS solo attraverso le loro soluzioni automatizzate online. L'IOSS non è utilizzabile nelle lettere di trasporto aereo compilate manualmente.
Se desiderate saperne di più sull'Import One Stop Shop (IOSS), consultate il sito web della Commissione Europea.
2. Introduzione di uno sportello unico One-Stop-Shop (OSS)
Che cosa significa?
Aderendo al regime OSS, le imprese non devono più registrare un numero di partita IVA in ogni paese UE in cui vendono. Oltre a introdurre l'OSS, l'UE elimina anche il regime fiscale a soglie IVA sulle vendite a distanza. Ciò fa sì che le società siano tenute ad addebitare l'aliquota IVA del paese europeo di residenza del cliente fin dalla prima vendita e non solo al raggiungimento di una determinata soglia.
Quale eventuale impatto avrà sulla mia attività?
Invece di registrare partite IVA in più paesi UE, le aziende hanno ora la possibilità di presentare una dichiarazione trimestrale all'OSS indicando tutte le loro vendite idonee a clienti all'interno dell'Unione Europea. L'IVA verrà versata all'autorità fiscale nazionale, che la trasferirà quindi ai Paesi a cui spetta.
Per i rivenditori online, questo potrebbe significare minori complessità e una riduzione dei costi per adeguarsi ai requisiti dell'IVA transfrontaliera, facilitando potenzialmente gli scambi internazionali.
A titolo di eccezione sulla regola generale, le imprese UE con sede in uno dei Paesi membri dell'UE che effettuano vendite transfrontaliere di prodotti e servizi business-to-consumer (B2C) inferiori a 10.000 € all'anno possono applicare la loro IVA nazionale e includere tali vendite nella dichiarazione IVA nazionale.
Come funzionerà, in pratica?
Scenario
Un'azienda di e-commerce francese vende prodotti di elettronica a clienti in cinque Paesi dell'UE e il valore delle vendite supera i 10.000 €.
Prima del 1° luglio 2021
L'impresa è obbligata a registrare una P. IVA e a contabilizzare l'IVA in ciascun Paese UE, nonché ad addebitare ai clienti la loro aliquota IVA nazionale ogni volta che le vendite nel Paese superano un determinato fatturato annuale locale.
Dopo il 1° luglio 2021
L'impresa può scegliere di chiudere le sue P. IVA estere e dichiarare tutte le vendite idonee a clienti all'interno dell'UE attraverso un'unica dichiarazione IVA centralizzata OSS nel suo Paese UE di registrazione. Dovrà ancora applicare l'IVA, ma all'aliquota nazionale vigente nel Paese del cliente, indipendentemente dall'importo totale delle vendite effettuate in quel Paese.
Per registrarsi allo sportello One-Stop Shop (OSS), le imprese UE possono inviare la loro iscrizione tramite l'apposito portale messo a disposizione dal proprio paese d'appartenenza a partire dal 1° aprile 2021.
3. Alcuni marketplace online diventano i responsabili della riscossione dell'IVA
Che cosa significa?
I marketplace che rientrano nel nuovo regime fiscale europeo sull'IVA sono, ad esempio, le piattaforme online che facilitano le transazioni di vendita. Queste consentono ai rivenditori di vendere i loro prodotti direttamente ai clienti.
Alcuni marketplace ora hanno la responsabilità di riscuotere, dichiarare e versare l'IVA dovuta al posto dei rivenditori che li utilizzano. La riscossione dell'IVA da parte dei marketplace si applica alle transazioni seguenti:
- Importazioni B2C di spedizioni con un valore massimo pari a 150 € verso l'UE (laddove il marketplace abbia scelto la dichiarazione IOSS).
- Le vendite nazionali e tra Paesi UE di beni da parte di venditori che non risiedono in UE a clienti all'interno dell'UE.
Quale eventuale impatto avrà sulla mia attività?
Per le importazioni B2C di spedizioni con un valore pari a 150 €, qualora il marketplace abbia scelto di usare la dichiarazione IOSS, le imprese che vendono attraverso tale piattaforma utilizzeranno il numero IOSS del marketplace e lo forniranno alla parte responsabile della compilazione della dichiarazione doganale (FedEx).
Le imprese che utilizzano più marketplace per vendere i loro beni devono presentare una prova esplicita delle vendite eseguite con ogni marketplace. Inoltre devono fornire a chi si occupa della dichiarazione doganale il numero IOSS corrispondente per ogni vendita.
Le imprese extra UE che utilizzano i marketplace online per la vendita di prodotti su territorio nazionale e in UE a clienti dell'UE potrebbero avere la possibilità di chiudere le P. IVA estere negli Stati membri UE, poiché il marketplace è diventato, a fini fiscali, il soggetto responsabile della fornitura dei prodotti e quindi della riscossione dell'IVA. Ciò potrebbe ridurre il carico amministrativo per i venditori extra-UE.
Come funzionerà, in pratica?
Scenario
Un'impresa e-commerce che non ha sede in UE vende un vaso del valore di 90 € a un cliente UE dal suo magazzino in UE tramite un marketplace online idoneo.
Prima del 1° luglio 2021
L'impresa non UE che vende il vaso è tenuta ad addebitare l'IVA al cliente e a versarla alle autorità preposte.
Dopo il 1° luglio 2021
Il marketplace tramite il quale viene venduto il vaso ha la responsabilità di riscuotere l'IVA dal cliente e trasmetterla alle autorità corrette.
I paesi dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia.
Da notare che, in base alle condizioni del protocollo congiunto UE-UK, l'Irlanda del Nord resta a far parte del regime fiscale IVA dell'UE per i beni commerciali. Ciò significa che le nuove normative si applicano soltanto ai beni importati in Irlanda del Nord dal resto del mondo e non dall'UE.
Le informazioni qui riportate non forniscono e non intendono fornire in alcun modo una consulenza di natura legale e/o fiscale, ma hanno unicamente finalità informative generali. Queste informazioni di natura legale o di altra natura potrebbero non essere del tutto aggiornate. I destinatari di queste informazioni dovranno rivolgersi a consulenti propri per ricevere assistenza in relazione a specifici temi legali e/o fiscali di interesse. È espressamente esclusa ogni responsabilità relativamente alle azioni intraprese o non intraprese sulla base dei contenuti del presente sito. I contenuti di questo articolo vengono forniti "così come sono"; non si garantisce in merito alla loro esattezza.