Il Codice Doganale dell'Unione (UCC, Union Customs Code)
Il Codice Doganale dell'Unione (UCC, Union Customs Code)
Scoprite le azioni che FedEx sta adottando per far sì che le vostre merci continuino a circolare senza intoppi.
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Guardate il nostro video di 3 minuti sul CDU
Alcuni Paesi continueranno con il Documento Amministrativo Unico (DAU o SAD, Single Administrative Document), mentre altri Paesi riceveranno invece un Riepilogo dei Dati di Importazione e di Esportazione da parte di FedEx.
Cosa occorre sapere
Con milioni di dichiarazioni gestite ogni anno da oltre 2.000 uffici doganali in tutta l'UE, la gestione delle informazioni doganali è estremamente complessa e onerosa. Ecco perché l'Unione europea ha introdotto il Codice Doganale dell'Unione (CDU o UCC, Union Customs Code), che stabilisce il quadro giuridico di riferimento per le norme doganali in UE. Tale Codice è stato creato al fine di modernizzare, semplificare e accelerare le procedure doganali.
Tra gli obiettivi del CDU vi sono, in particolare, la transizione a un ambiente doganale interamente elettronico, una maggiore certezza giuridica per le imprese e l'incremento della competitività per le aziende europee. Per realizzarli è necessario adottare un complesso programma di lavoro, con l'obiettivo generale di consentire un'implementazione armonizzata delle norme e dei processi doganali in tutta l'UE.
Cronologia delle attività
La maggior parte dei regolamenti del CDU è entrata ufficialmente in vigore a maggio 2016, ma è stata prevista una fase transitoria per dare alle amministrazioni doganali e alle realtà commerciali dei vari Paesi il tempo necessario per predisporre e aggiornare i propri sistemi informatici. Questo processo si concluderà entro la fine del 2025 e al momento sono in corso di attuazione diversi aggiornamenti normativi.
Potreste avere infatti notato alcuni cambiamenti, ma non dovete preoccuparvi: rientrano tutti nel processo complessivo di modernizzazione delle dogane.
2016 | • Entrata in vigore del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione | |
2017 | • Aggiornamenti al Sistema di Informazione Tariffaria Vincolante (BTI, Binding Tariff Information) Fase 1 • Sistema degli Esportatori Registrati (REX, Registered Exporter System) |
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2018 | • Inizio degli aggiornamenti degli operatori economici autorizzati (AEO, Authorised Economic Operator) | |
2019 | • Sistema automatizzato di esportazione (AES, Automated Export System) • Bollettini di informazione (INF, Information Sheets) per i regimi speciali |
Per maggiori dettagli sui singoli programmi di lavoro, vi invitiamo a consultare il Programma di lavoro CDU della Commissione europea.
Cosa occorre sapere per conformarsi ai regolamenti
I nuovi regolamenti si applicheranno a tutte le imprese che importano o esportano verso, da o all'interno dell'UE. Tuttavia, data la natura delle modifiche ai sistemi, i cambiamenti ricadranno soprattutto su FedEx e sugli altri broker doganali che espletano le formalità doganali per vostro conto*. Potenzialmente, però, anche voi potreste dover attuare qualche intervento, come illustrato di seguito.
Stiamo lavorando con il massimo impegno per introdurre le modifiche richieste nei nostri sistemi e far sì che le vostre merci continuino a circolare oltre confine senza intoppi.
Se in futuro saranno richieste modifiche anche da parte vostra, faremo in modo di informarvi in tempo utile affinché possiate adeguare i vostri processi come più opportuno.
* Se vi avvalete di un broker doganale vostro per l'espletamento delle formalità doganali, dovrete assicurarvi che sia pronto a introdurre tutte le modifiche necessarie.
Come cambieranno le procedure doganali
Nell'ambito del CDU saranno introdotte diverse modifiche normative. Una delle principali è che il CDU sta passando a operazioni interamente paperless (prive di carta), quindi alcuni documenti dichiarativi, come il Documento Amministrativo Unico (DAU o SAD, Single Administrative Document), non saranno più disponibili. Vi forniremo pertanto i dati necessari in un formato lievemente diverso da quello del DAU, ovvero in un Riepilogo dei Dati di Importazione (Import Data Summary) o in una Dichiarazione Riepilogativa dell'Esportazione (Export Data Summary).
Ulteriori modifiche da evidenziare sono le seguenti:
Questo aggiornamento porterà a una completa automatizzazione del sistema per quanto concerne le procedure di esportazione e le formalità di uscita afferenti al CDU, ivi incluse le procedure semplificate, le spedizioni in uscita separate e lo sdoganamento centralizzato delle esportazioni.
I sistemi nazionali verranno aggiornati per consentire l'attuazione dei requisiti processuali e di gestione dei dati nell'ambito del CDU, tra cui l'approvazione, l'elaborazione, la contabilizzazione dei dazi e lo sdoganamento delle dichiarazioni doganali.
Fase 1 - Tutte le spedizioni in entrata in UE devono essere ora accompagnate da una serie di dati relativi alla salute e alla sicurezza, che devono essere presentati alle autorità prima del caricamento delle merci sull'aeromobile. Già in vigore. | ||
Fase 2 - A partire dal 1° marzo 2023, tutte le merci spedite per via aerea in UE o in Irlanda del Nord, Norvegia e Svizzera dovranno essere accompagnate da un codice armonizzato (HS) di almeno sei cifre, da una descrizione accurata delle merci per ogni articolo contenuto nella spedizione e dal numero di identificazione delle imprese (IDI) del destinatario. Questi regolamenti valgono per tutte le merci (ad eccezione dei documenti), indipendentemente dal loro valore. Pertanto, per ogni spedizione, sarà necessario: |
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Accertarsi che il mittente indichi un codice armonizzato (HS) di almeno sei cifre per ogni articolo contenuto nella spedizione. Il mittente dovrebbe reperire il codice armonizzato associato a ciascuno dei suoi articoli tramite il sito internet del governo del proprio Paese/territorio. | ||
Assicuratevi che il mittente fornisca una descrizione completa e accurata delle merci per ogni articolo della spedizione. La descrizione dovrà rispondere a una serie di domande:
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Assicurarsi che il mittente inserisca i codici armonizzati (HS) e le descrizioni delle merci nei campi appositi del tool di spedizione da lui utilizzato (che genererà poi la Lettera di Vettura Aerea), nonché nella fattura commerciale. Fornire tali informazioni esclusivamente nella fattura commerciale comporterà probabili ritardi nel trasporto e nella consegna della spedizione. | ||
Fornire al mittente il proprio numero d’identificazione delle imprese (IDI), che dovrà essere riportato nella fattura commerciale e nel campo Recipient Tax ID (codice fiscale del destinatario) del tool di spedizione da lui utilizzato (se disponibile). | ||
Fase 3 - In questa fase, nel 2024, i requisiti previsti per la Fase 2 verranno estesi alle spedizioni su strada, rotaia e via mare. Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni sul Sistema di Controllo delle Importazioni (ICS2). |
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È importante notare che non tutti gli Stati membri dell'UE dovranno apportare le stesse modifiche per soddisfare questi e altri regolamenti. Alcuni, infatti, potrebbero disporre di determinate procedure già in linea con il CDU. Inoltre, alcuni Stati potrebbero scegliere di introdurre le modifiche all'interno di un sistema già esistente, mentre altri potrebbero optare per lo sviluppo di nuove soluzioni. Saranno tutti questi aspetti a determinare a quali cambiamenti assisterete a seguito dell'adozione dei nuovi regolamenti. Integreremo nuove informazioni su questa pagina parallelamente all'avanzamento dell'attuazione del CDU. Tornate a consultarla per ulteriori aggiornamenti. |
Il NCTS (dall'inglese New Computerised Transit System, corrispondente al Nuovo Sistema di Transito Informatizzato in italiano) è un sistema di dichiarazioni elettroniche che gli operatori doganali devono utilizzare per inviare le dichiarazioni di transito. Il NCTS elabora la dichiarazione e controlla il movimento di transito. Viene impiegato da tutti gli stati membri dell'UE e dai firmatari della Convenzione sul regime di transito comune, ovvero: Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.
L'aggiornamento del sistema comporta l'obbligo per FedEx di inviare alle autorità doganali il codice, minimo a sei cifre*, armonizzato (HS), la descrizione accurata delle merci e il valore di ogni articolo della spedizione. Questo vale per tutte le spedizioni che viaggiano su strada da e verso la Repubblica d'Irlanda e gli altri 26 stati membri, poiché le spedizioni che viaggiano attraverso la Gran Bretagna escono e rientrano nell'UE.
Ciò significa che i clienti della Repubblica d'Irlanda che spediscono merci da e verso uno qualsiasi degli altri 26 stati membri e, viceversa, i clienti degli altri 26 stati membri che spediscono merci da e verso la Repubblica d'Irlanda dovranno presentare il Codice di almeno sei cifre* del Sistema Armonizzato (HS), la descrizione accurata delle merci e il valore di ciascun articolo della spedizione, che dovranno essere aggiunti nel campo dedicato nel tool di spedizione al momento dell'invio della spedizione stessa. La mancata comunicazione di tali informazioni potrebbe comportare potenziali ritardi nella spedizione finché non riceviamo le informazioni necessarie.
* Nota: le autorità doganali richiedono un Codice del Sistema Armonizzato (HS) di otto cifre per i Paesi seguenti: Austria, Bulgaria, Croazia, Italia, Grecia (otto cifre per l'esportazione e 10 cifre per l'importazione), Kosovo, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia. Le autorità doganali di Cipro prevedono 10 cifre.
La Prova della Posizione Unionale (PoUS) è il nuovo sistema dell'Unione europea per archiviare, gestire e recuperare i documenti come prova dello stato delle merci che si spostano verso territori offshore e speciali.
L'obiettivo principale del sistema di Prova della Posizione Unionale (PoUS) è quello di sostituire le procedure cartacee dei documenti T2L/T2LF e il manifesto di carico della società di spedizioni utilizzati per dimostrare la posizione unionale delle merci con mezzi elettronici.
Il sistema metterà a disposizione i dati dei documenti T2L/T2LF e del manifesto doganale delle merci (CGM - Customs Goods Manifest) da utilizzare quando le merci con posizione unionale vengono spostate tra gli Stati membri dell'UE lasciando temporaneamente il territorio doganale dell'UE.
A partire dal 1° marzo 2024, l'attuale documento cartaceo T2L(F) verrà sostituito con il nuovo sistema PoUS elettronico.
L'introduzione del manifesto doganale delle merci elettronico consentirà di richiedere e verificare i certificati della posizione unionale per più spedizioni e merci, e verrà. Questo sarà completato entro la fine del 2025.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Commissione europea.
È importante notare che non tutti gli Stati membri dell'UE dovranno apportare le stesse modifiche per soddisfare questi e altri regolamenti. Alcuni, infatti, potrebbero disporre di determinate procedure già in linea con il CDU. Inoltre, alcuni Stati potrebbero scegliere di introdurre le modifiche all'interno di un sistema già esistente, mentre altri potrebbero optare per lo sviluppo di nuove soluzioni.
Saranno tutti questi aspetti a determinare a quali cambiamenti assisterete a seguito dell'adozione dei nuovi regolamenti, in momenti diversi.
Integreremo nuove informazioni su questa pagina parallelamente all'avanzamento dell'attuazione del CDU. Tornate a consultarla per ulteriori aggiornamenti.
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