Versione stampabile Nuova normativa sulle importazioni negli Stati Uniti di legno di conifere e di prodotti derivati


Una nuova disposizione della legge “Food, Conservation, and Energy Act of 2008”, più comunemente nota come “Farm Bill”, impone l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione per alcuni prodotti a base di legno di conifere importati negli Stati Uniti.

La dichiarazione è obbligatoria per i prodotti di questo tipo a partire dal 18 settembre 2008.

I prodotti per i quali è necessario presentare questa nuova dichiarazione sono identificati da diciture specifiche nella nomenclatura della Harmonized Tariff Schedules of the U.S. (HTSUS), ad esempio “wood flooring” (pavimenti in legno), window and door frames (serramenti per porte e finestre), bed frames (struttura dei letti) ed altro materiale simile.
Vi invitiamo a consultare il sito internet dell'U.S. Customs and Border Protection (ente americano delle dogane) e il materiale di riferimento sotto riportato per informazioni precise sui prodotti interessati da questa nuova disposizione.

I nuovi dati che devono essere presentati al CPB per le pratiche di sdoganamento sono di seguito elencati:

  • Prezzo di esportazione: generalmente è il prezzo FOB nel luogo dove è stato effettuato l’ultimo trattamento prima di esportare il prodotto negli Stati Uniti.
  • Stima della tassa di esportazione: corrisponde alla tassa o ad altri oneri prelevati dal paese di esportazione in applicazione di un accordo internazionale tra il paese di origine e gli Stati Uniti, prelievo calcolato sulla base di informazioni pubblicate dal Dipartimento americano del commercio
  • Dichiarazione dell’importatore che comprensiva dei seguenti elementi:
    • Presentazione di tutte le domande necessarie relativamente alle informazioni richieste
    • I prezzi e le tasse di esportazione sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili che disciplinano questa dichiarazione
    • Le tasse di esportazione sono state o verranno pagate

Il CBP ha modificato il sistema elettronico di interscambio di documenti e informazioni (Automated Broker Interface - ABI) per consentire l’immissione di questi dati per via telematica. Gli importi effettivi del prezzo e della tassa di esportazione figureranno nel modulo “entry summary”.
Tuttavia, la dichiarazione verrà segnalata dalla semplice indicazione “Y”. Nei documenti cartacei di spedizione si deve poter trovare riscontro di quanto dichiarato per via telematica al CBP. Le spedizioni prive di queste informazioni potrebbero subire ritardi.

Fonti:
Disposizioni transitorie del CBP, Federal Register (gazzetta ufficiale) del 25 agosto 2008
http://www.gpoaccess.gov/fr/browse.html
Il
CBP ha previsto un periodo di transizione di 30 giorni per implementare la dichiarazione sull’importazione di legno di conifere
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/
Rassegna
stampa del CBP sulla nuova dichiarazione
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/